Firmato il DPCM 24 ottobre 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le nuove misure, che entreranno in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.

IL DPCM impone l’obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. È fatto inoltre obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Relativamente alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tra le principali misure si segnala che le attività dei servizi di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00
Risulta invece sempre permessa la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; restano inoltre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Il DPCM prevede che possa essere dispostadopo le ore 21,00, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Per quanto riguarda le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenzaLe scuole superiori devono adottare forme flessibili nell'organizzazione incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

Inoltre, il DPCM dispone la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatralisale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; oltre alle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Risultano inoltre sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il DPCM prevede il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Rimangono sospesi i convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Sono inoltre vietate le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

È disposta inoltre la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

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