Coronavirus (COVID19) – Decreto 8 marzo: precisazioni e indicazioni
Aggiornamento 10 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Decreto 8 marzo: precisazioni e indicazioni
Sulla base delle prime precisazioni fornite a Confindustria dal Governo, confermiamo che, con il Decreto, non s’intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate.
1) Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), fatti salvo i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Si evidenzia che gli spostamenti – per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. I medesimi indirizzi valgono anche per i lavoratori transfrontalieri.
Il Ministero dell’Interno ha reso disponibile un modello di autodichiarazione mediante cui gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina del Ministero dell'Interno.
In attesa di eventuali ulteriori disposizioni nel merito, è possibile comprovare il motivo lavorativo dello spostamento anche con altri opportuni mezzi:
a) il cedolino paga;
b) il tesserino di identificazione aziendale;
c) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.
Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l’applicazione delle misure di contenimento.
Nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r del DPCM) per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale rivolte ai soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinate all’accesso ai propri locali.
2) Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
In allegato sono disponibili le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Provvederemo a fornire ulteriori informazioni e indicazioni non appena disponibili.
Nota Ministero degli Esteri
Nota Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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