Regolamento UE deforestazione (EUDR): la Commissione propone un anno di proroga e documentazione informativa

Se approvata da Consiglio e Parlamento, la data di entrata in applicazione passerebbe al 30 dicembre 2025 per le medie e grandi aziende e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. Pubblicato anche un documento di orientamento per la corretta interpretazione e un quadro di cooperazione internazionale.

La Commissione Europea ha ufficialmente proposto la proroga della data di applicazione del Regolamento sulla deforestazione e il degrado forestale (1115/2023) che, se accolta da Parlamento e Consiglio Europeo, ne posticiperebbe l'entrata in attuazione rispettivamente:

  • per le medie e grandi aziende: dall'attuale 30/12/2024 al 30/12/2025;
  • per le micro e piccole imprese: dall'attuale 30/06/2025 al 30/06/2026;
  • per il legno e i prodotti da esso derivati già soggetti al regolamento (UE) n. 995/2010, prodotti prima del 29 giugno 2023: dall'attuale 31/12/2027 al 31/12/2028. 

L'obiettivo della proposta è sostenere un entrata a regime corretta ed efficace del Regolamento da parte di operatori, commercianti, Stati membri e paesi terzi interessati, fornendo 12 mesi supplementari per l'introduzione graduale degli adempimenti prescritti.

Sempre nell'ordine di sostenere le parti interessate nei loro preparativi per l'attuazione del regolamento, contestualmente alla proposta di proroga, la Commissione ha inoltre pubblicato un ulteriore documento di orientamento e un quadro di cooperazione internazionale.

Il documento di orientamento, così come le FAQ pubblicate (entrambi i documenti in allegato), ha l'obiettivo di guidare operatori, commercianti, autorità nazionali competenti, tribunali nazionali e gli organismi preposti alla corretta applicazione della legge, chiarendo parti specifiche del dettato legislativo, quali:

  • le definizioni di "operatori", "immissione sul mercato", "messa a disposizione sul mercato", "esportazione", "rischio trascurabile", "complessità della catena di fornitura", "legislazione pertinente del paese di produzione", "uso agricolo", "foresta", "piantagione agricola", "sistema agroforestale";
  • le date di entrata in vigore e i termini temporali dell'applicazione;
  • le modalità di redazione e le informazioni da analizzare in sede di due diligence;
  • le modalità di applicazione della norma rispetto ai materiali di imballaggio e confezionamento, ai prodotti compositi, riciclati o recuperati;
  • le modalità per il regolare mantenimento del sistema di due diligence;
  • il ruolo delle certificazioni e degli schemi di verifica di terza parte all'interno delle procedure di valutazione e mitigazione del rischio;
  • la modalità di valutazione del rischio in caso di diversi usi del suolo nella stessa area, utilizzo di mappe catastali e registri fondiari.

Il Quadro di cooperazione internazionale fornisce riferimenti rispetto i principi, gli obiettivi e le priorità del Regolamento EUDR, nonché chiarimenti rispetto le iniziative di supporto allo sviluppo di standard per la tracciabilità delle catene di fornitura altamente affidabili. Lo stesso documento, all'interno della sezione Annex, dispone inoltre i principi generali che guideranno la metodologia di benchmarking, chiarendo che un'ampia maggioranza di paesi in tutto il mondo sarà classificata come "a basso rischio", facilitando così la possibilità di accedere alla due diligence in formato "semplificato" (ex Art. 13) e concentrando gli sforzi collettivi sulle aree del mondo maggiormente oggetto di deforestazione. 

Contatti

Area Territorio e Ambiente:

Pietro Cattaneo, tel. 0258270.269/3420397948; Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483; Giuseppe Spina, tel. 0393638.262.

Area Internazionalizzazione e Commercio Estero:

Chiara Fanali, tel. 0258370.373, e-mail chiara.fanali@assolombarda.it; Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail giulia.repetto@assolombarda.it; Selena Pizzocoli, tel. 0393638237, e-mail ; Alberto Colli, tel. 0382375233, e-mail 

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