Emissioni in atmosfera - Domande di autorizzazione entro il 31 luglio 2012 e precisazioni regionali

Regolarizzazione degli impianti esistenti che alla data di entrata in vigore del Codice Ambientale non rientravano nel campo di applicazione della previgente normativa e che ora rientrano nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/06.

Adempimento

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 281, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sm.i., i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V dello stesso decreto che ricadono nel campo di applicazione del relativo Titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, si devono adeguare alle disposizioni dello stesso Titolo I entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

Se lo stabilimento è soggetto anche ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.

La procedura prevista dall’articolo 281 del Decreto legislativo 152/2006 si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V dello stesso decreto che ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale Parte V, sono ora soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

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