Legge di Conversione Decreto Sostegni-ter: estensione degli interventi agevolabili per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per le imprese del settore turistico
Tra gli investimenti ammessi rientrano anche le installazioni di unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori, collocate in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti.
In sede di conversione del Decreto Sostegni-ter1, il Legislatore ha ampliato il perimetro oggettivo del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese del settore turistico (cd. “Superbonus Alberghi”).
In particolare, si ricorda che il Decreto per l’attuazione del PNRR2 ha introdotto tali agevolazioni per le imprese del settore turistico, con riferimento alla realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione edilizia legati all’obiettivo di aumentare la qualità dell’ospitalità turistica.
Riepilogando la disciplina in esame, i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le imprese del settore turistico, in particolare:
- alberghi;
- strutture che svolgono l’attività agrituristica3;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- stabilimenti balneari e termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale.
In seguito alla novità introdotta in sede di conversione del Decreto Sostegni-ter, l’ambito oggettivo dell’agevolazione attualmente comprende gli interventi:
- di efficientamento energetico e di riqualificazione antisismica;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- edilizi funzionali alla realizzazione dei precedenti;
- di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- di installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione e loro pertinenze e accessori, collocate in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente con al terreno.
L’importo del credito d’imposta è pari all’80% dell’ammontare delle spese sostenute per gli interventi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, senza applicazione dei relativi limiti4, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.
Inoltre, il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non superiore al 50% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di 40.000 euro a beneficiario, aumentabile in base ad alcune condizioni5.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, nel limite delle spese sostenute.
Le istanze d’accesso al credito d’imposta e al contributo per le imprese turistiche sono da trasmettere mediante la piattaforma di Invitalia, a partire dal 28 febbraio e fino al 30 marzo 2022.
Le agevolazioni saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti richiesti e nel limite delle risorse stanziate dalle casse erariali.
Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
Note
- Articolo 4-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, introdotto in sede di conversione in Legge 28 marzo 2022, n. 25.
- Articolo 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
- Come definita nella Legge n. 96/2006 e nelle relative norme regionali.
- Ossia il limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel Quadro RU (Art. 1, co. 53, della Legge n. 244/2007) e il limite generale annuo di compensazione di 2 milioni di euro (Art. 34 della Legge n. 388/2000), recentemente stabilizzato in tale misura dall’art. 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dopo essere stato applicato in via temporanea a 2 milioni di euro nel 2021 e a 1 milione di euro nel 2020.
- Per un approfondimento si veda: Contributo e credito d’imposta per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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