Apprendistato per la qualifica professionale - Offerta formativa in Regione Lombardia
23 gennaio 2012
Con l’approvazione dell’offerta formativa pubblica è pienamente operativo in Lombardia il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (1), in attuazione dell’Intesa tra Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione (2).
Possono quindi assumere giovani con contratto di apprendistato art. 48 solo le sedi operative di aziende ubicate sul territorio lombardo.
Disciplina del contratto
Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione consente al giovane di conseguire una qualifica professionale del sistema di Istruzione e Formazione e Formazione Professionale (IFP), tra quelle presenti nel Repertorio dei profili di Regione Lombardia (3), al termine di un percorso di formazione sul lavoro.
La durata massima del contratto è di 3 anni ed è determinata dalla qualifica da conseguire.
Gli aspetti relativi ai trattamenti economici e retributivi sono definiti nell’accordo siglato tra Assolombarda e CGIL, CISL e UIL il 12 gennaio 2012 (4).
Destinatari
Possono essere assunti con questo contratto i giovani di età compresa tra 15 e 18 anni non compiuti, rientranti in una delle tipologie seguenti:
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
- avere frequentato per almeno 8 anni i percorsi del primo ciclo di Istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo (tali soggetti possono essere assunti salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo);
- essere attualmente iscritti a un percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale e interromperlo per proseguire il percorso formativo mediante l’apprendistato;
- avere frequentato in tutto o in parte percorsi di secondo ciclo sia di Istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali), sia di Istruzione e Formazione Professionale (percorsi regionali di qualifica triennale).
Profili formativi
I profili formativi del contratto di apprendistato art. 48 del D.Lgs. 276/03 hanno le caratteristiche seguenti:
- riferimento espresso a una qualifica professionale presente nel "Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2011-2012" (3);
- previsione di un monte ore minimo di 400 ore di formazione all’anno, esterna o interna all’azienda;
- registrazione della formazione sul libretto formativo;
- presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate (5).
Ai fini del rilascio della qualifica professionale gli apprendisti sostengono l’esame conclusivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale secondo le modalità e il calendario definiti da Regione Lombardia.
Adempimenti formativi
L'azienda è tenuta a erogare all'apprendista:
- la formazione: l'azienda può optare per una formazione interna, se in possesso di capacità formativa (6), oppure esterna;
- i servizi di supporto (bilancio delle competenze, definizione del Piano Formativo Individuale, formazione del tutor aziendale): per tali servizi l'azienda deve collaborare con una istituzione formativa (7), tra quelle selezionate dall’Avviso di Regione Lombardia.
Per finanziare la formazione esterna e le attività di supporto erogate dall'istituzione formativa, l’azienda può beneficiare delle risorse della Dote Apprendistato in DDIF, fino ad un massimo di 6.000 euro per ciascuna annualità (l’importo varia a seconda dei servizi usufruiti).
L'accesso ai contributi regionali avviene per il tramite delle istituzioni formative (7).
Riferimenti e collegamenti
1. Art. 48, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (pubblicato in G.U. del 9 ottobre 2003 n. 235), "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30". L'art. 48 è ancora operativo in attesa dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sui nuovi profili formativi (Cfr. "Da sapere - Pubblicato il Testo Unico sull'apprendistato" del 11 ottobre 2011).
2. Cfr. l’informazione "Da valutare - Apprendistato di "primo livello": la Lombardia firma l'intesa con i Ministeri" del 1 ottobre 2010.
3. Regione Lombardia, "Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2011-2012". Tale repertorio corrisponde alle figure e agli standard formativi di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010.
4. Accordo Assolombarda, CGIL, CISL e UIL Milano del 12 gennaio 2012.
5. La formazione e le competenze del tutor sono stabilite dall'Accordo Assolombarda, CGIL, CISL e UIL Milano del 12 gennaio 2012.
6. I requisiti per il possesso della capacità formativa sono stabiliti dall'Accordo Assolombarda, CGIL, CISL e UIL Milano del 12 gennaio 2012.
7. Regione Lombardia, "Apprendistato in DDIF: contatti referenti di progetto".
Contatti
Per informazioni sugli aspetti formativi del contratto: Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca, tel. 0258370.241/648, e-mail sur@assolombarda.it.
Per informazioni generali sul contratto di apprendistato: Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.323/450/294, e-mail: lav@assolombarda.it.
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