Ambiente - Modifiche al 'Codice Ambientale' in materia di VAS, VIA, AIA ed Emissioni in atmosfera


2 settembre 2010

Provvedimento
Il Governo ha emanato il decreto legislativo (1) con cui vengono apportate modifiche al Codice Ambientale (2) nelle Parti seguenti:

  • Parte I "Disposizioni comuni e principi generali";
  • Parte II "Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  • Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 26 agosto 2010.

Parte I
Le modifiche apportate non hanno diretta incidenza sulla vita aziendale e pertanto per le stesse si rimanda interamente alla lettura del nuovo provvedimento.

Parte II - AIA
Molte delle modifiche alla Parte II sono dovute all'inserimento nel contesto del "Codice Ambientale" della normativa sulle aziende sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC (3).
L'inserimento non ha peraltro portato a uno stravolgimento delle norme che regolano questo tipo di attività  bensì a semplici revisioni procedurali che possono essere riassunte come segue:

  • entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione l'autorità competente può richiedere integrazioni. Se le integrazioni richieste non vengono presentate nei tempi concessi, l'istanza è da ritenersi non presentata;
  • ritorno all'obbligatorietà della Conferenza dei Servizi all'interno della quale possono essere richieste ulteriori integrazioni;
  • durata di 10 anni per le AIA rilasciate alle attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (4).

Parte II - Procedure di VAS e VIA
Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

  • definizione di modifica sostanziale: la modifica sostanziale è ora intesa come una variazione/potenziamento che produce (e non più "...può produrre...") effetti negativi e significativi sull'ambiente. La responsabilità di stabilire se una modifica sia anche sostanziale è dell'Autorità Competente;
  • procedura di verifica di assoggettabilità: viene prevista l'eventualità di richiedere integrazioni in corso di verifica. La procedura di verifica non deve più verificare la possibilità che vi siano impatti negativi e significativi bensì stabilire se un progetto ha impatti negativi e significativi e quindi necessita di VIA;
  • vengono ridotti alcuni termini procedurali sopratutto in relazione ai tempi per la presentazione di modifiche e/o integrazioni alla domanda. 

Parte V - Emissioni in atmosfera
In ragione della particolare incidenza delle modifiche riguardanti la Parte V, al tema delle emissioni Assolombarda dedicherà una specifica comunicazione. Si ritiene comunque opportuno evidenziare tra le principali modifiche quanto segue:

  • passaggio dal regime attuale di "autorizzazione degli impianti" a quello di "autorizzazione degli stabilimenti"; pertanto i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non saranno oggetto di distinte autorizzazioni (5);
  • nuova definizione di stabilimento inteso come: "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività" (6);
  • modifica degli elenchi relativi alle attività/impianti in deroga (7);
  • non necessitano di autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell’allegato IV - emissioni scarsamente rilevanti (8);
  • depenalizzazione dell'ammenda per l’omessa comunicazione di "modifica non sostanziale" in sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro (9).


Riferimenti e collegamenti
1. D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
2. D. Lgs. 152/06 e D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
3. D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
4. Punto 6.6 dell'Allegato I al D. Lgs. 59/05 ora Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06.
5. Art. 269 comma 1 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal nuovo provvedimento.
6. Art. 268 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal nuovo provvedimento.
7. All. IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal nuovo provvedimento.
8. Art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal nuovo provvedimento.
9. Art. 279 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal nuovo provvedimento.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Graziella Bricchi, tel. 0258370.344;
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483.

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