Proroga alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
14 gennaio 2011
E' stata prorogata la possibilità di richiedere la detrazione fiscale del 55% per le spese sostenute durante gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2011 (1).
Cosa s’intende per detrazione fiscale del 55%
Si tratta di riduzioni dall’IRPEF (per le persone fisiche) e dall’IRES (per le società) pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi rivolti all’aumento del livello di efficienza energetica di un edificio esistente (2).
E’ importante sapere che:
- questa agevolazione non è cumulabile alla detrazione del 36% per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio;
- questa agevolazione non è cumulabile con agevolazioni di natura non fiscale come contribuiti e finanziamenti a livello locale e/o comunitario;
- questa agevolazione è cumulabile con i certificati bianchi;
- questa agevolazione è valida per tutte le spese sostenute entro il 31/12/2011;
- la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo (unica novità introdotta per gli interventi svolti nel 2011).
Gli interventi interessati dall’agevolazione
Gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale si suddividono in quattro diverse tipologie:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- interventi sugli involucri degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Tutte le categorie di intervento devono avvenire su edifici esistenti e per ognuna di esse variano sia l’entità dell’agevolazione fiscale che la documentazione da presentare e da conservare.
Spese detraibili
Le spese detraibili comprendono sia i costi per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi e per la certificazione energetica dell’edificio (nel caso fosse richiesta), sia per i costi dei lavori edili e dei materiali connessi con l’intervento di risparmio energetico (compresa la demolizione, smontaggio e dismissione dei materiali e impianti sostituiti).
Modalità di pagamento
Ai fine dei controlli fiscali vengono imposte le modalità di pagamento degli interventi. Nello specifico:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente, gli istituti bancari e le Poste Italiane SpA hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. La prova del pagamento può essere costituita da altra analoga documentazione;
Riferimenti e collegamenti
1. Articolo 1, comma 48 della Legge di stabilità 2011
2. Cfr. "Da valutare - Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica - Nuova guida Agenzia delle Entrate" del 4 novembre 2010
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste allo Sportello Energia, e-mail sportello_energia@assolombarda.it, tel. 0258370.206/552, fax 0258370.435.
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