La certificazione energetica degli edifici
16 giugno 2010
Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica - Lombardia
Dal 1 luglio 2010 l'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici si estende al caso di locazione (1). La Regione Lombardia è la prima regione a dotarsi di un sistema di certificazione energetica rispondendo alle disposizioni nazionali che demandano agli enti locali il recepimento delle modalità operative (2).
Che cosa s'intende per certificazione energetica dell'edificio
La certificazione energetica è l'insieme delle attività che porta al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, attraverso una metodologia di calcolo e la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio. Questo documento contiene tutte le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell'edificio e permette di misurare i costi dovuti a riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria. Nella certificazione energetica vengono considerati gli apporti dovuti alle fonti energetiche rinnovabili: solare fotovoltaica, solare termica, geotermica ecc.
Obbligo di certificazione energetica
E' obbligatorio produrre l'attestato di certificazione energetica per tutte le categorie di edifici (anche industriali) nei casi seguenti :
- immobili di nuova costruzione;
- immobili soggetti a ristrutturazioni importanti, quali demolizioni e ricostruzione, ampliamenti superiori al 25% del volume dell'edificio edificio;
- immobili esistenti nel caso di trsferimento a titolo oneroso dell'intero edificio;
- singole unità immobiliari nel caso di trasferimento a titolo oneroso;
- locazione di interi edifici o singole unità immobiliari;
- contratti di gestione nuovi o rinnovati relativi agli impianti termici o di climatizzazione.
La durata dell'attestato di certificazione energetica è pari a 10 anni.
Esclusione dall'obbligo di certificazione energetica
Gli immobili sono esentati dall'obbligo di certificazione energetica se:
- sono privi di impianto termico o di sistemi necessari alla climatizzazione invernale;
- hanno particolare carattere storico-artistico (come disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- sono costituiti da fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali che necessitano di tenere i locali a temperatura controllata per esigenze di processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- sono isolati e hanno superficie utile inferiore a 50m2;
- dispongono di un impianto termico installato ai fini produttivi che viene utilizzato in parte per usi di tipo civile.
Classe energetica di un edificio
La classe energetica di un edificio viene assegnata in base all'indice di prestazione per la climatizzazione invernale dell'edificio. Questo indice rappresenta la quantità di energia consumata in un anno per metro cubo di edificio, per garantire il mantenimento delle condizioni standard di confort ambientale richiesto nel periodo invernale.
E' possibile migliorare la classe energetica del proprio edificio e quindi diminuire i costi energetici, attraverso ad esempio uno o più degli interventi seguenti:
- coibentazione dell'involucro dell'edificio;
- installazione di un impianto termico ad alta efficienza (es. caldaia a condensazione);
- installazione di vetri e infissi a bassa trasmittanza termica;
- installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini della produzione di energia termica.
Come ottenere l'attestato di certificazione energetica
L'attestato viene rilasciato obbligatoriamente da un soggetto certificatore abilitato secondo le modalità definite da Regione Lombardia e iscritto in appositi elenchi (3). Il tecnico che effettua la certificazione deve essere un soggetto terzo completamente estraneo alla proprietà o ad altre attività connesse (progettazione, costruzione, gestione e manutenzione, fornitura di energia, sicurezza).
Sanzioni
Sono previste delle sanzioni nei casi seguenti di inadempienze:
- per il certificatore: nel caso di certificazione non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale e/o se l’attestazione non è veritiera è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro;
- per il progettista: se la relazione è compilata in maniera difforme è prevista una sanzione amministrativa del 30% della parcella professionale, oltre alla segnalazione all'ordine professionale o al collegio di appartenenza. Se la relazione non è veriteria è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro;
- per il direttore dei lavori: se omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere è prevista una sanzione amministrativa del 50% della sua parcella professionale e segnalazione all'ordine professionale o al collegio di appartenenza; mentre se l'asseverazione di conformità delle opere non è veriteria è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- per il proprietario dell'edificio: nel caso di realizzazione di interventi in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o successive variazioni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
- per l’alientante a titolo oneroso dell'edificio: se non ottempera all’obbligo di certificazione energetica dell’edificio, l’acquirente può far valere la nullità del contratto ed è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 e 20.000 euro;
- per il locatore dell'edifico: se non ottempera all’obbligo di certificazione energetica dell’edificio, il locatario può far valere la nullità del contratto ed è prevista una sanzione amminstativa da 2.500 a 10.000 euro;
Riferimenti e collegamenti
1. Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2008, n.8/8745.
2. Come previsto dal Decreto legislativo n. 195/05 modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 311/06.
3. L'elenco è disponibile sul ufficiale del CENED: www.cened.it.
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Energia di Assolombarda, e-mail sportello_energia@assolombarda.it, tel. 0258370.574/206/552.
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