CCNL Industria Alimentare - Accordo 17.3.2008 in materia di contratti a termine per attività stagionali
In data 17 marzo, tra Federalimentare e le OO.SS FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, è stato sottoscritto un Accordo (1) - attuativo del rinvio legislativo di cui all'art. 5, co.4 ter e co. 4 bis. del D.lgs 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007 - per l'individuazione delle attività stagionali escluse dalla disciplina limitativa della successione dei contratti di lavoro a tempo determinato. L'Accordo è immediatamente applicabile a ricorrere dalla data di stipula.
In tale Accordo si definisce altresì la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine, stipulabile in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi.
Riferimenti e collegamenti
1. Accordo
Contatti
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Settore G.M. Alimentazione, tel. 0258370.219/457, fax 0258370.303, e-mail chim@assolombarda.it
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