Gli usi sono citati dall'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, quali fonti del diritto subordinate a leggi e regolamenti (l'art. 8 specifica infatti che, nelle materie da questi ultimi regolate, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati), e originano dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti osservati dai soggetti nella libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti. L'art. 9 inoltre dispone che "gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria".
L'accertamento, la revisione e la pubblicazione degli usi locali rientrano tra i compiti istituzionali attribuiti alle Camere di Commercio fin dalla legge 121/1910 e dal regio decreto 2011/1934. La legge 580/1993 e il decreto legislativo 23/2010 hanno recentemente ribadito e rafforzato tale compito nell'ambito della più generale funzione di regolazione del mercato.
Nello specifico, la circolare del Ministero dell'Industria n. 1965/C del 2/07/1964 (art. 6 All. B) e successive modifiche e integrazioni ha stabilito che alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera, anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse.
I soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare il sito della Camera di Commercio di Milano all’indirizzo http://mi.camcom.it/raccolta-provinciale-usi da cui è possibile scaricare sia la Raccolta degli Usi sia le successive integrazioni e a far pervenire entro il 31 luglio p.v. (alla segreteria/ordine/associazione di riferimento) motivate e documentate osservazioni o proposte di modifica o integrazione degli usi contenuti nella Raccolta vigente, al fine di rispecchiare più coerentemente la realtà.
La circolare del Ministero dell'Industria n. 1965/C del 2/07/1964 (art. 6 All. B) e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle categorie economiche che fanno riferimento alla Camera, anche le istituzioni locali, gli studiosi, gli esperti e chiunque vi abbia interesse.
I soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare gli allegati e, nel caso di osservazioni, a farci pervenire entro il 31 luglio motivate e documentate proposte di modifica o integrazione, al fine di rispecchiare più coerentemente la realtà.
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