Calendario 2014 dei divieti di circolazione
Calendario dei divieti di circolazione per il 2014, firmato dal Sottosegretario ai trasporti D’Angelis e registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2013 - Registro n.13, foglio 306 - in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento relativo al calendario dei divieti di circolazione è stato discusso nelle scorse settimane al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) aveva richiesto una diminuzione sostanziale del numero delle giornate di divieto, in considerazione della costante diminuzione dell’incidentalità dei mezzi pesanti negli ultimi anni, della diminuzione del traffico commerciale sulla rete autostradale a causa della crisi economica in atto, ed al fine di incrementare i livelli di efficienza delle imprese del settore, recuperando così competitività rispetto alle imprese estere.
Il tema è stato inoltre affrontato con il Governo ed è stato inserito nel Protocollo d’intesa del 28 novembre 2013, sottoscritto tra le Associazioni dell’autotrasporto ed il Governo.
Il calendario stabilisce infatti che in attuazione del Protocollo d’intesa, “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto”.
Il Decreto contiene il consueto calendario annuale dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2014:
- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
- dalle ore 16,00 del 1 agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Tra le novità del calendario, segnaliamo le seguenti:
- una riduzione complessiva – ancorchè insufficiente - in termini di giornate/ore di divieto, rispetto al 2013, considerando anche che nel 2014 vi sono alcune festività infrasettimanali;
- art.3 lettera g): rientrano nella deroga i veicoli adibiti al trasporto di carburante o combustibile destinato alla distribuzione e consumo “sia pubblico che privato”;
- art.3 lettera r): viene precisato che la deroga vale esclusivamente per il trasporto di prodotti alimentari deperibili; è stata inoltre inserito anche il trasporto dei sottoprodotti derivanti dalla macellazione.
Per altre eccezioni rispetto ai divieti, si rimanda al testo del decreto allegato.
Contatti
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Gruppo Trasporti, tel. 0258370.342-728, e-mail gruppi@assolombarda.it.
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