ENPAM: la sentenza

La Corte di Cassazione accoglie l'appello dell'ENPAM

Il 31 maggio è stata depositata la sentenza n.11257 della Corte di Cassazione che accoglie l’appello dell’Enpam, non risultando quindi favorevole per le strutture ospedaliere. Non finisce bene la lotta di AIOP, ma anche le altre Sentenze emesse in materia dalla Suprema Corte, richieste da altre Associazioni di categoria, che verranno via via pubblicate, potrebbero essere di analogo contenuto negativo.

Secondo quanto riportato da AIOP, la chiave di lettura della Corte è che “la questione non può prescindere dal tenore letterale della norma che riferisce il contributo previdenziale al fatturato annuo della società” … “attinente alle prestazioni specialistiche”. Viene in tal modo dato rilievo alla dizione letterale della norma contenuta nell’art.1, co.39, della legge n.243/2014, anziché quella riferita alla redditività corrispondente alle prestazioni rese da ciascun professionista. 

Le motivazioni contenute nella Sentenza, tuttavia, offrono delle indicazioni positive e importanti di cui tener conto: 

  1. risultano confermati gli abbattimenti forfettari differenziati per branca per il costo dei materiali utilizzati e per le spese generali, il cui valore potrà essere rideterminato; 
  2. l’applicazione del 2% sul fatturato societario per prestazioni sanitarie specialistiche rese al SSN si riferisce alle prestazioni rese da medici e odontoiatri a rapporto libero-professionale. Risultano quindi escluse da detto contributo previdenziale le prestazioni rese da medici e odontoiatri a rapporto di dipendenza, nonché le prestazioni rese da professionisti non medici (ad es,. i biologi); 
  3. risulta confermata l’applicazione delle più lievi sanzioni per omesso pagamento (art. 116, co.8, lett a) legge n.388/2000) e non quelle più gravose per evasione contributiva (art.116, co.8, lett. b) legge n.388/2000) richieste dalla Fondazione Enpam.

La questione della ricostruzione delle pendenze pregresse e quella relativa agli abbattimenti di cui
alla suddetta lettera a) saranno oggetto di negoziazione con la Fondazione Enpam.

In allegato la Sentenza della Corte.

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