Riforma delle sanzioni tributarie
Con il Dlgs n. 87/2024 è stata attuata la riforma del sistema sanzionatorio tributario. Le novità sulle sanzioni amministrative, anche se più favorevoli, operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno scorso il Dlgs n. 87/2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
La riforma mira prioritariamente alla revisione al ribasso delle sanzioni tributarie, al fine di rendere il sistema coercitivo più armonico e coerente con il principio di proporzionalità.
In particolare, in ambito penale, il decreto delegato introduce una serie di disposizioni volte ad armonizzare i rapporti tra processo penale e processo tributario, definisce in maniera più rigorosa i crediti di imposta non spettanti e inesistenti, differisce il momento consumativo dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA, prevedendo nuove cause di esclusione e circostanze attenuanti.
Le nuove disposizioni in ambito penale (incluse quelle che hanno risvolto tributario, come le norme sul raccordo tra i due procedimenti) si applicano, anche ai rapporti pendenti, dalla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2024).
Sulle sanzioni amministrative, la riforma interviene in maniera generalizzata sul tessuto legislativo vigente, con particolare riferimento:
- alle violazioni dichiarative (omessa e infedele dichiarazione);
- agli omessi versamenti, sanzionati con il 25% dell’imposta dovuta (in luogo del 30%);
- alle violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA;
- alle indebite compensazioni di crediti inesistenti, sanzionate in misura fissa del 70% e non più dal 100% al 200%;
- alla riforma del ravvedimento operoso, che è stato adattato con le novità recentemente introdotte dal Dlgs n. 13/2024, sul procedimento accertativo, e dal Dlgs n. 219/2023 in materia di contradditorio preventivo.
Un'altra novità di rilievo è la riscrittura della disciplina del concorso di violazioni e della continuazione. L’istituto è ora applicabile anche in sede di ravvedimento (oltre all’accertamento con adesione e conciliazione giudiziale già contemplate dalla norma) e pertanto, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi, sarà il contribuente a poter applicare in via autonoma il cumulo.
Tutte le novità in materia di sanzioni amministrative, in special modo quelle che diminuiscono il carico sanzionatorio e di conseguenza rendono meno oneroso il ravvedimento, si applicano alle violazioni commesse dall’1° settembre 2024. Non opera, pertanto, né il principio del favor rei né la c.d. abolitio criminis.
Per l'analisi puntuale delle novità si rinvia alla Guida allegata, completa con tutti gli approfondimenti normativi.
Si ricorda, inoltre, che le Guide e i provvedimenti sull'attuazione della Legge delega sono consultabili nella speciale sezione del sito dedicata alla Riforma fiscale.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it
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