La riforma delle imposte indirette diverse dall’IVA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs n. 139/2024, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs n. 139/2024, emanato dal Governo in attuazione dell'articolo 10 della Legge delega fiscale.
Il decreto delegato modifica, in particolare, la disciplina dell’imposta di successione e donazione, l’imposta di registro e l’imposta di bollo, proprio in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione posti dalla legge delega.
Le nuove disposizioni saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2025.
Di seguito si analizzano le principali novità previste dal decreto delegato. Per una analisi completa di tutte le novità, si rinvia alla speciale sezione del sito dedicata alla riforma fiscale alla Guida allegata.
Imposta sulle successioni e donazioni
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, le principali novità sono relative all’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta, alla tassazione del trust e ai trasferimenti d’azienda, con l’estensione del regime fiscale agevolato.
Dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione potrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, ad eccezione dei soggetti non residenti, che potranno spedire la dichiarazione mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Con un provvedimento del direttore delle Entrate saranno poi progressivamente eliminate altre informazioni e documenti oggi obbligatori.
Pagamento dell’imposta
Per la liquidazione dell’imposta, si introduce, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione, analogamente a quanto già previsto per altre imposte indirette, con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni.
In particolare:
- l’imposta sulle successioni dovrà essere autoliquidata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
- l’imposta autoliquidata potrà essere versata in misura non inferiore al 20% entro il medesimo termine e, per il rimanente importo, in un numero di 8 rate trimestrali o, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione (la dilazione non sarà ammessa per importi inferiori a 1.000 euro).
Nel caso in cui dovesse essere dovuta una maggiore imposta, entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, l’Ufficio notificherà l’avviso di liquidazione, con l’invito ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta dovuta, della sanzione amministrativa per omesso versamento e degli interessi. In caso di pagamento entro 60 giorni la sanzione dovuta sarà ridotta a 1/3.
Coacervo successorio
Coerentemente con la prassi ministeriale e la giurisprudenza ormai consolidata, il decreto ha abrogato l’istituto del coacervo successorio. Pertanto, ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo successorio deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.
Trust e altri vincoli di destinazione
Il decreto include anche i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, insieme ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, tra quelli assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni.
Se il disponente è residente nello Stato italiano al momento della “separazione patrimoniale” l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente è residente all’estero l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Trasferimenti d’azienda in ambito familiare
Il decreto interviene anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare.
In particolare, si prevede che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal codice civile) o vi sia un controllo già esistente.
L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (per le società di persone).
Imposta di registro
Con riferimento all’imposta di registro, l’intervento legislativo si è concentrato su una generale razionalizzazione dell’imposta per gli atti di trasferimento di azienda o rami d’azienda, per gli atti di divisione ereditaria, per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria e per i contratti aventi a oggetto il trasferimento di diritti edificatori.
Imposta di bollo
Per gli atti da registrare in termine fisso, si introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto.
Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Si introduce, inoltre, la facoltà di integrare la dichiarazione dell’imposta di bollo (utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge) al fine di correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
Imposte ipotecarie e catastali
Al testo del decreto legislativo sono state allegate le tabelle riferite alle tasse per i servizi catastali ipotecari e catastali e ai tributi speciali per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate, al fine di razionalizzare la disciplina dei tributi speciali dovuti per i diritti correlati al rilascio o all’accesso di documenti e certificati da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché delle tasse dovuti per i servizi ipotecari e catastali.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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