Bonus investimenti pubblicitari: invio della dichiarazione sostitutiva per il 2022
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022.
11 gennaio 2023
Con un comunicato ministeriale dello scorso 21 dicembre, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha differito i termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022, che dovrà essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023, anziché dal 1° al 31 gennaio 2023.
Sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati pubblicati il modello di comunicazione aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione.
Il modello deve essere utilizzato per inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”2 con l’indicazione degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e per presentare la “Dichiarazione sostitutiva”, che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
Resta invariata la modalità di presentazione del modello, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che per il 2023, il Decreto Energia2 ha ripristinato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente, rendendo agevolabili solo le spese sulla stampa (e non anche quelle per radio e televisioni).
Pertanto, dal 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali è concesso il credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Note
1. La comunicazione per accedere al bonus deve essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
2. Articolo 25-bis del DL n. 17/2022.
3. Introdotto originariamente dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti del Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it
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