Credito d'imposta IMU per il comparto turismo
Introdotto un credito d'imposta per le imprese del comparto turistico che hanno avuto un calo del fatturato rispetto al 2019.
Il Decreto per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (1) ha introdotto un credito d'imposta per le imprese del comparto turismo.
Si tratta in particolare degli alberghi, delle pensioni e di altre strutture turistico-ricettive come:
- gli agriturismi;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L'importo del credito è pari al 50% della somma versata a titolo di seconda rata IMU per il 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni).
Devono essere rispettate tre condizioni:
- l'attività turistico-ricettiva deve essere svolta nei suddetti immobili della categoria D2;
- i proprietari degli immobili devono essere anche i gestori dell'attività turistico-ricettiva;
- occorre che questi soggetti abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti di utilizzo;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR)
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
La presente agevolazione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Note
1. Articolo 22, Decreto Legge 21 marzo 2022 n.21 (GU n.67 del 21-3-2022)
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento