Decreto PNRR 2: obbligo della fattura elettronica per forfetari/minimi e sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti tramite Pos

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (c.d. Decreto PNRR 2).

Il Nuovo provvedimento entrato in vigore il 1° maggio 2022 introduce misure urgenti per l’attuazione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo anche un pacchetto di misure fiscali finalizzate a combattere l’evasione.
Tra le principali novità ai fini IVA si segnala:

  • l’estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche per i contribuenti minimi, forfettari e per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/91;
  • l’introduzione dal 30 giugno 2022 di specifiche sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i Pos;
  • l’invio giornaliero dati pagamenti elettronici.

Estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche per i contribuenti minimi, forfettari e per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991.
Come noto, l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è stato esteso a decorrere dal 2019 alla generalità dei contribuenti IVA, con la previsione di specifiche esclusioni.
In particolare, l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015 prevedeva l’esonero da tale obbligo per i seguenti soggetti:

  • i contribuenti minimi e forfetari (obbligati comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
  • i soggetti passivi che adottano il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a 65.000 euro;
  • le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Si ricorda anche che l’adozione della fatturazione elettronica è stata oggetto di una specifica richiesta di autorizzazione comunitaria.
A tale proposito il Consiglio dell’Unione europea, con la Decisione n. 2018/593 ha autorizzato l’Italia ad introdurre l’obbligo di fattura elettronica fino al 31 dicembre 2021.
Successivamente con la Decisione n. 2021/2251, l’Italia è stata nuovamente autorizzata a proseguire con l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 e ad estendere quest’ultimo anche ai soggetti in regime di franchigia per le piccole imprese ed in particolare ai contribuenti minimi e forfetari.

A seguito di tale autorizzazione, l’art.18, comma 2 del Decreto PNRR 2, modificando l’art1, comma 3 del D. Lgs. n. 127/2015, ha abrogato la disposizione che prevedeva l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”1 e nel regime forfettario2;
  • le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione di per il regime speciale IVA e imposte dirette di cui alla Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

In particolare viene disposto che i soggetti sopra elencati saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica via SdI e a procedere alla relativa conservazione elettronica, con il seguente calendario:

  • a partire dal 1° luglio 2022 se nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 se invece nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000 euro.

In ogni caso, viene introdotto un regime transitorio di favore grazie al quale viene disposto che per il 3° trimestre 2022 non verranno comminate le sanzioni di omessa /tardiva fatturazione3 nei confronti dei nuovi soggetti obbligati, qualora la fattura elettronica venga emessa via SdI entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, per minimi/forfettari e soggetti che hanno optato per il regime di cui alla legge n.398/91, dal 1° luglio 2022, la fattura elettronica relativa alle operazioni effettuate nell’arco temporale luglio-agosto settembre 2022, potrà essere inviata al SdI entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché nei termini ordinari (entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, o entro il 15 del mese successivo per le fatture differite).

Inoltre il venir meno dell’esonero dell’obbligo della fattura elettronica comporta per tali soggetti anche il venir meno dell’esonero dall’invio dell’esterometro che è attualmente in vigore fino al 30 giugno 2022.

Conseguentemente a decorrere dal 1° luglio 2022, minimi, forfetari e soggetti che hanno aderito al regime di cui alla Legge n. 398/91 con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno tenuti anche all’invio via SdI dei dati delle operazioni attive e passive rese e ricevute nei confronti e da soggetti non residenti.

Rimangono invece ancora esonerati dall’obbligo della fattura elettronica e dall’Esterometro i soggetti passivi esteri non stabiliti in Italia.

Inoltre continua a restare in vigore, almeno fino alla fine dell'anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche4:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria5;
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche6.

Introduzione dal 30 giugno 2022 di specifiche sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i Pos.
L’art.18, comma 1 del Decreto PNRR 2, con decorrenza 1° giugno 2022 (anziché 1° gennaio 2023), sanziona i commercianti e i professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, fatta eccezione per le situazioni di oggettiva impossibilità tecnica7.
Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos.

Invio giornaliero dati pagamenti elettronici.
L’art.18, comma 4 del Decreto PNRR 2 prevede che gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere giornalmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite PagoPA:

  • i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;
  • l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con tali mezzi di pagamento presso negozi, esercizi commerciali, studi professionali, senza fare alcuna distinzione tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali o altri operatori economici.

Tale misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e pagamenti elettronici segnalati, l’omessa certificazione fiscale (ricevuta fiscale/scontrino/fattura) dei corrispettivi incassati da parte di negozianti, esercenti e studi professionali.

Note

1. Art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011.
2. Art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014.
3. Sanzioni di cui all’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
4. Art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 che ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019 o non tenuti ma che fatturano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche”. Tale divieto è stato poi prorogato per gli anni 2020 e 2021, nonchè da ultimo per l’anno 2022 dall’art. 5, comma 12-quater del D.L. n. 215/2021.
5. Art. 10-bis del D.L. n. 119/2018.
6. Art. 9-bis del D.L. n. 135/2018.
7. Art.15, comma 4 del D.L. n. 179/2021.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail  - Sede di Pavia tel. 0382.37.521, e-mail 

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