Emergenza Covid 19 - le regole in vigore dal 1° maggio 2022
Sintesi delle disposizioni per le principali attività che riguardano il comparto turistico-ricettivo
Riportiamo di seguito una prima tabella riepilogativa degli obblighi in vigore dal 1° maggio scorso
|
Green pass
|
Mascherine |
Altro |
Alberghi |
NO
|
NO
|
DISTANZIAMENTO Il distanziamento interpersonale continua ad essere previsto dalle Linee guida delle regioni. Seppur nella versione aggiornata del provvedimento non viene più riportato la previsione “promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita (omissis)” viene comunque mantenuta l’indicazione “il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”.
DISINFEZIONE L’ultimo aggiornamento delle Linee guida delle regioni:
|
|
Per gli alberghi e per le attività ricettive, l’obbligo di accesso con green pass è venuto meno al 1° aprile scorso |
Comunque raccomandato l’uso nei luoghi aperti al pubblico al chiuso
|
|
Ristorazione |
NO
|
NO
|
DISTANZIAMENTO Obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso. |
|
Dal 1 maggio non è più in vigore l’obbligo di green pass base per l’accesso ai servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a cui accedono sia clienti alloggiati sia clientela esterna. Si ricorda che per il servizio di ristorazione riservato esclusivamente alla clientela alloggiata l’obbligo di accesso con green pass è venuto meno dal 1 aprile scorso
|
Comunque raccomandato l’uso nei luoghi aperti al pubblico al chiuso
|
|
Piscine e palestre |
NO
|
NO
|
DISTANZIAMENTO
Relativamente al distanziamento, il suggerimento del Dipartimento per lo sport, contenuto nell’avviso del 29 aprile 2022, è quello di evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.
|
|
Dal 1 maggio non è più in vigore l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso alle attività al chiuso delle palestre e delle piscine e per l’accesso agli spazi adibiti a docce e spogliatoi
|
Per l’attività all’aperto di piscine e palestre nessun obbligo di indossare le mascherine; per le attività al chiuso di luoghi aperti al pubblico, raccomandato l’uso
|
|
Centri benessere |
NO
|
NO
|
SAUNA E BAGNO TURCO
Dal 1°aprile 2022 non è più inibito l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno
|
|
Dal 1 maggio non è più in vigore l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso alle attività al chiuso dei centri benessere e per l’accesso agli spazi adibiti a docce e spogliatoi
|
Comunque raccomandato l’uso nei luoghi aperti al pubblico al chiuso
|
|
Convegni e congressi
|
NO
|
NO
|
PARTECIPANTI
Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nell’aggiornamento delle linee guida non è più menzionata la necessità di un confronto preventivo con le autorità sanitarie locali |
|
Dal 1 maggio non è più in vigore l’obbligo di green pass rafforzato per convegni e congressi
|
Comunque raccomandato l’uso nei luoghi aperti al pubblico al chiuso
|
|
Luoghi di lavoro
|
NO
|
Obbligatorie nelle imprese che applicano il Protocollo di sicurezza anti-contagio |
A partire dal 1° maggio 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro non è più subordinato al possesso di un green pass base in corso di validità.
I datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli - cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche - e i lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio |
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento