Ambiti di utilizzo Certificazioni verdi Covid-19 - Aggiornamento 1

Green Pass - le risposte alle domande più frequenti

Facciamo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in Associazione sui nuovi ambiti di utilizzo del green pass che entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto (qui il decreto).

1. QUANDO È RICHIESTO IL GREEN PASS

Non è richiesto per il pernottamento, quindi non deve essere richiesto all’atto del check in. L’articolo 9-bis, comma 4, del DL 52/2021 prevede “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”.

Il green pass è richiesto esclusivamente per l’accesso ai servizi espressamente indicati nel provvedimento (articolo 9 bis del DL 52/2021):

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis DL 52/2021;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Inoltre ricordiamo, per quanto di interesse per il settore, la prescrizione dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per i partecipanti alle feste conseguenti cerimonie civili e religiose previsto dall’articolo 8 bis, co. 2, DL 52/2021.

2. RISTORAZIONE AGLI ALLOGGIATI

In considerazione della formulazione del provvedimento e dell’apparato sanzionatorio previsto, Confindustria Alberghi ha prontamente ritenuto opportuno richiedere chiarimenti, relativamente all’ambito di applicazione della disposizione contenuta all’articolo 9 bis, comma 1, lettera a) DL 52/2021. Vi terremo tempestivamente aggiornati degli esiti.

3. VACCINAZIONE AI DIPENDENTI DELLA RISTORAZIONE 

Diversamente da quanto riportato dalla stampa il DL 105/2021, non prevede l’obbligo di green pass per i dipendenti della ristorazione, che sono comunque tenuti ad una puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione del rischio contagio.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS

In base a quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo di una app di verifica nazionale, denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, ma capace di funzionare anche offline. 

L’app VerificaC19 è gratuita e disponibile su appstore e playstore.

In allegato alla circolare del Ministero della Salute del 28 giugno scorso è disponibile il manuale d’uso dell’app per i verificatori. 

A tal proposito si ricorda che l’articolo 13, co. 2 del DPCM 17 giugno 2021 identifica, tra i soggetti deputati alla verifica delle Certificazioni verdi Covid 19, tra gli altri, “i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati” .

Infine ricordiamo che l’articolo 13, co. 5, del DM 17 giugno 2021 prevede “l'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.

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