Donazioni alla Protezione Civile: regole di accesso alla detrazione Irpef

Per poter beneficiare della detrazione introdotta dal Decreto “Cura Italia”, è sufficiente che dalla ricevuta del versamento bancario o postale (o dall’estratto conto della carta di credito) risulti che la donazione è stata effettuata su uno dei conti correnti appositamente dedicati dalla Protezione Civile all’emergenza Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 11/2020 (quesito 5.13), illustra gli adempimenti da porre in essere per poter usufruire della detrazione Irpef prevista dal Decreto "Cura Italia"1 per i soggetti che effettuano donazioni a sostegno degli interventi di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus (per un approfondimento si rinvia all’informativa: Decreto Cura Italia - Incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus).

In particolare, l’Agenzia affronta il caso delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Protezione Civile attraverso i due conti correnti appositamente accesi:

  • IT84Z0306905020100000066387, finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
  • IT66J0306905020100000066432, volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.

L’Agenzia, ribadendo quanto già precisato nella risoluzione n. 21/2020 (si veda l’informativa: Donazioni perl'emergenza coronavirus: come accedere agli incentivi fiscali), afferma che, in linea generale, per poter beneficiare della detrazione introdotta dal Decreto “Cura Italia” devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • le donazioni devono essere effettuate con mezzi tracciabili ossia tramite versamento bancario o postale oppure tramite i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti;
  • la ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, l’estratto conto della società che gestisce tali carte, deve consentire di individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e la destinazione dello stesso ad interventi per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento alle donazioni alla Protezione Civile, l’Agenzia precisa che è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica coronavirus.

Per le erogazioni in denaro pervenute alla Protezione Civile, attraverso collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding o gli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 19992, i contribuenti devono essere in possesso:

  • della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding,
  • nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli altri enti sopra menzionati dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza coronavirus.

Note

1. L’art. 66 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcuni incentivi fiscali per i soggetti che, nel 2020, effettuano erogazioni liberali a sostegno degli interventi di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus. In particolare:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dall’imposta lorda sul reddito il 30% della donazione, in denaro o in natura, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- le imprese possono dedurre dalla base imponibile Ires e Irap le erogazioni liberali in denaro e, in caso di donazioni in natura, possono considerare non imponibile il valore dei beni ceduti gratuitamente.
2. Si tratta degli enti individuati dal D.P.C.M. 20 giugno 2020 ossia: a) onlus (art. 10, D.Lgs. 460/1997; b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; c) fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; e) associazioni sindacali e di categoria.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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