Conai - Sfridi da autoproduzione di imballaggi - Modulistica per il rimborso

Dal 1° gennaio 2022 gli sfridi generati dall'autoproduzione di imballaggi e già assoggettati al contributo ambientale potranno essere rimborsati con una nuova modulistica.

Premessa

Secondo le vigenti regole Conai, il contributo ambientale (CAC) si applica al momento della cosiddetta "prima cessione" dall'ultimo produttore o commerciante al primo utilizzatore. Dato che l'autoproduttore di imballaggi è equiparato all'utilizzatore, quest'ultimo pagherà il CAC sulla materia prima acquistata per produrre l'imballaggio e pertanto anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio finito della materia prima o semilavorato.

Novità

In relazione a quanto evidenziato in premessa, le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle proprie merci e che producono sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio e che saranno gestiti come rifiuti o ceduti come sottoprodotti ad aziende per diventare altre prodotti diversi dagli imballaggi, potranno, dal 1° gennaio 2022 richiedere il rimborso con una modulistica ad hoc.

Esclusioni

La procedura di rimborso non riguarda gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci nè gli sfridi da autoproduzione che diventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

Modalità e termini per accedere alla procedura

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata mediante una specifica modulistica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate oltre il termine ma entro i 30 giorni dalla scadenza avranno un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Inoltre il consorziato deve anticipare al Conai una comunicazione specifica entro il 30 settembre dell'anno precedente con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi. Solo per il primo anno l'invio della comunicazione preventiva è stato prorogato al 31/12/2021. Alla presente comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica con la descrizione dei criteri di stima degli sfridi, altri dettagli sul flusso di autoproduzione degli imballaggi oltre a informazioni sulla gestione a fine vita degli sfridi.

La relazione tecnica deve essere allegata alla comunicazione preventiva solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni sui flussi di imballaggi autoprodotti.

Condizioni e parametri

  • L'importo minimo è fissato in 200 € per materiale al di sotto del quale il Conai non riconoscerà il rimborso;
  • La soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale;
  • è prevista una validazione e un'analisi di congruità da parte del Conai. In particolare, per i rimborsi con importo superiore a 10.000 €, il rimborso è subordinato ad un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal Conai stesso; i costi dell'audit saranno a carico del consorziato. Per i rimborsi inferiori a 10.000 €, il Conai potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Giuseppe Spina, tel. 0393638.262 (Monza);
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Paolo Boveri, tel. 0382375231 (Pavia);
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344

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